ACCESSO CIVICO
È lo strumento giuridico disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 che consente ad ogni cittadino di richiedere alla Società documenti, informazioni o dati.
Sono previste due fattispecie di accesso civico:
• accesso civico ‘semplice’ concernente dati, documenti e informazioni soggetti la pubblicazione obbligatoria;
• accesso civico ‘generalizzato’ concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
In entrambi i casi la richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
Qualora la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), la Società deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, che possono motivatamente opporsi.
Ulteriormente, quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio di uno degli interessi di seguito individuati (cfr. Articolo 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013):
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
individuati gli eventuali privati controinteressati la Società comunica loro la richiesta ed entro dieci giorni, gli stessi possono presentare una motivata opposizione all’accesso.
La richiesta deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e trasmessa con le seguenti modalità:
– a mezzo Posta Elettronica Certificata, sottoscritta digitalmente o se se sottoscritta con firma autografa accompagnata dalla copia del documento di identità;
– a mezzo raccomandata con aviso di ricevimento, sottoscritta e accompagnata dalla copia del documento di identità.
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Laura Diani – Responsabile Affari legali e generali
Tel. 0532 853 359 E-mail: diani@soelia.it
Titolare del potere sostitutivo
Maria Luisa Santella – Presidente del consiglio di amministrazione
E-mail: santella@soelia.it
Contatti istituzionali
Soelia S.p.a. Via Vianelli n. 1 – 44011 Argenta (FE)
Tel. 0532/853343
PEC soelia@pec.soelia.it